Assegno temporaneo per i figli minori

L’INPS eroga a partire dal 1° luglio 2021 ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, considerata la fase straordinaria di necessità e urgenza.
La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, attraverso il servizio Assegno Temporaneo Figli Minori accessibile anche dalla news pubblicata nella Homepage del portale dell’INPS o tramite il Contact Center integrato o gli Enti di patronato.
La misura dell’Assegno ponte, in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 46 del 1° aprile, il decreto-legge 79 dell’8 giugno, è determinata sulla base di un’apposita tabella che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore, e sulla compatibilità dello stesso Assegno con altre misure di sostegno al reddito, come meglio specificato nel messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021.